È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 ed è entrato in vigore sabato 22 giugno 2013 il cosiddetto Decreto del Fare DL 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. Nel decreto ci sono disposizioni che toccano trasversalmente un po’ tutti i settori tra cui: edilizia e infrastrutture, semplificazione amministrativa e fiscale, sostegno alle imprese e norme in materia ambientale riguardo le bollette elettriche, con la discussissima estensione della Robin Tax, incentivazione CIP6 e la gestione delle terre e rocce da scavo.
Estensione della Robin Tax. Contrariamente a quanto deciso al termine Consiglio dei Ministri di sabato 15 giugno, la Robin Tax per le rinnovabili è stata reintrodotta all’ultimo momento nel testo del Decreto del Fare sottoscritto successivamente dal Presidente della Repubblica.
L’articolo 5 comma 1 del dl n. 69 afferma che <<Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-lette 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro” sono sostituite dalle seguenti: “volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro”>>.
Questo significa che, riducendo le soglie di applicazione della Robin Tax, parte dell’extragettito ridurrà la componente A2 della nostra bolletta energetica ma sarà applicata al contempo anche nuova tassa a carico dei produttori di energia nei quali rientreranno numerose società con impianti installati sia fotovoltaici, sia alimentati da altre fonti rinnovabili.
“Il 6 Luglio, non saranno più concessi “aiuti” diretti al fotovoltaico – ha dichiarato il Presidente di Assosolare Giovanni Simoni – La nuova Robin Tax Estesa insinua un elemento in più di rischio negli investitori che ancora, dall’estero, sono disponibili ad investire nelle fonti rinnovabili italiane: malgrado la crisi economica“.
Deroga agli inceneritori. Il decreto modifica il metodo di calcolo degli incentivi per gli impianti Cip6 (in cui rientrano anche i termovalorizzatori) basato sul parametro del CEC (costo evitato del combustibile). Il CEC si baserà sui mercati spot del gas e non più sul costo del greggio e, secondo l’Aeeg, farà risparmiare sugli incentivi il 7%. Tale risparmio però, non si applicherà agli inceneritori incentivati da meno di 8 anni, che continueranno a godere del vecchio metodo di calcolo più generoso. Critico a riguardo Agostino Re Rebaudengo Presidente di APER: “Anziché togliere il peso del CIP6 dalla bolletta elettrica per le fonti assimilate e gli inceneritori, si fanno, sempre in bolletta elettrica figli (gli inceneritori) e figliastri (le fonti rinnovabili a cui si riconoscerà di meno). Non sembra vero ma è così“.
Ecco la deroga: <<In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n.99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4>>.
Semplificazioni per terre e rocce da scavo. L’Art. 41 del Decreto Fare semplifica invece l’utilizzo delle terre e rocce da scavo rendendo operative le nuove regole che limitano l’applicabilità del Dm 161/2012 (sulla gestione come sottoprodotti dei materiali di scavo) alle sole “terre e rocce da scavo” che provengono da attività o opere soggette a Via o Aia (chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012) e chiarendo anche la disciplina dei materiali di riporto di cui all’ex D.L. 2/2012