Sulla complicata storia dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici, alla fin fine l’Italia è stata bacchettata dalla Corte di giustizia europea.
Con la sentenza dello scorso 13 giugno 2013 il nostro Paese è stato condannato per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici, in quanto la normativa non è stata applicata in maniera corretta a causa delle deroghe italiane che l’Ue non aveva previsto e quindi, non recepita entro i termini stabiliti.
In particolare l’italia non avrebbe adempito agli obblighi secondo cui “in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica – ACE – sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”. L’infrazione riguarda anzitutto, “l’introduzione di una deroga all’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo di un attestato” e inoltre, “avendo introdotto un sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso, la Repubblica italiana non ha recepito correttamente la direttiva”.
Prima dell’emanazione del decreto ministeriale del 22 novembre 2012, era possibile infatti, una semplice dichiarazione resa dal proprietario in cui si affermava, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile, che l’edificio fosse di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica fossero molto alti.
La precisazione di Confedilizia. In una nota stampa Confedilizia fa sapere che “La sentenza della Corte di giustizia europea depositata oggi, si riferisce ad una situazione pregressa, già sanata dall’Italia prima del deposito della decisione”. Lo scorso 6 giugno 2013 infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale italiana il decreto legge 63/2013 atto a recepire proprio la direttiva europea 2010/31/UE.
Oltre all’introduzione dell’APE – Attestato di Prestazione Energetica che sostituisce l’ACE – Attestato di Certificazione Energetica, il decreto prevede l’obbligo di: fornire all’acquirente l’attestato APE in caso di vendita, nuova costruzione e locazione; inserire la classe energetica dell’edificio all’interno degli annunci immobiliari (sia di vendita che di affitto); inserire un’apposita clausola nei nuovi contratti di vendita e locazione con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato; affissione dell’APE all’ingresso degli edifici della Pa aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.