Sistri: è partita la sperimentazione. Ecco tutti i chiarimenti del Ministero

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Da oggi, 1° ottobre 2013, prende il via la prima fase sperimentale del Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il cui avvio è stato rimandato innumerevoli volte a partire dal 1° giugno 2011. Ecco tutti i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente in una Circolare esplicativa alla vigilia della partenza del Sistri.

Il primo step di avvio del Sistri è operativo solo per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del Sistri è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.

In ogni caso, l’obbligo di adesione al Sistri si apllica ai seguenti soggetti:
– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
– gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

Tale obbligo di adesione non si applica ai seguenti soggetti che invece possono aderirvi su base volontaria:
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
– i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

La nota chiarisce che entro il 3 marzo 2014 “con uno o più decreti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità.

La circolare esplicativa è stata pubblicata ieri sera sul sito del dicastero e dopo che il presidente di Fise Assoambiente (l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese private di gestione rifiuti) Monica Cerroni e il presidente di Federambiente Daniele Fortini hanno lamentato all’indomani dell’avvio del sistema Sistri, “mancanza di chiarezza e di indicazioni” per le aziende. In particolare, non è chiaro il campo di applicazione, e cioè se i rifiuti urbani pericolosi ricadano nell’obbligo di tracciabilità del nuovo sistema oppure no. Cerroni chiede chiarezza anche su alcune “essenziali procedure operative necessarie ad evitare ricadute importanti sulla filiera di gestione dei rifiuti“.

Fortini si appella al ministro Orlando affinchè assicuri “la massima vigilanza affinché l’eventuale attività del Sistri non diventi una catastrofe burocratico-amministrativa come quella, ancora in corso, generata dalla mancata restituzione ai cittadini dell’Iva sulla tariffa rifiuti“.

Nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Servizi innovativi e Tecnologici, Ennio Lucarelli, e il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti avevano chiesto al ministro Orlando “un periodo di sperimentazione senza sanzioni”. Nella nota, il ministero chiarisce che “Le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010”.