Una delle novità normative più importanti dell’anno appena trascorso, cioè il 2013, è consistita nell’entrata in vigore – il 13/06/2013 – del D.P.R. N.59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il richiamato articolo dispone che, ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regolamento si applica a due grandi categorie di soggetti:
1) alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) , che è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
2) A tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. In ogni caso però le disposizioni del regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone.
“4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.”
L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “ il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita’ produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3, cioè
a) l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8 , commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico ) ;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.ENTRATA IN VIGORE E OBBLIGATORIETA’ DELL’A.U.A.
I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore (oggi sostituiti dall’A.U.A.) già avviati prima della data di entrata in vigore del Regolamento, cioè prima del 13 giugno 2013, sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi, cioè con le norme di settore di cui al Dlgs 152 del 2006 e s.m..
In merito alla richiesta dell’AUA da parte dei soggetti interessati il Regolamento si esprime in maniera sibillina in quanto dispone testualmente che: “ L’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”. Ciò potrebbe consentire di ipotizzare una natura non obbligatoria ma meramente facoltativa dell’AUA.
Dunque la questione è se per il gestore vi sia una mera facoltà o invece un vero e proprio obbligo di richiedere l’AUA invece dei singoli titoli abilitativi. In merito a tale questione si è espresso il Ministero dell’ambiente con Circolare (dunque con un atto non vincolante per gli operatori economici e per le Pubbliche Amministrazioni) 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”.
In tale Circolare si afferma che “L’effetto “sostitutivo” ricollegato dall’ordinamento al rilascio dell’AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (l’articolo 23, comma 1, lettera a) del Dl n. 5/2012 dispone: “a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale”), rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell’intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell’attività di impresa.
La medesima Circolare sostiene che “..il verbo servile (può) utilizzato dall’articolo 10, comma 2, DPR 59/2013(secondo cui”l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”), lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedimentali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime.
Pertanto, l’articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due deroghe previste. Infatti la regola generale, contenuta all’articolo 3 del regolamento (il quale, impone l’obbligo di fare richiesta dell’AUA ogniqualvolta l’impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco), prevede esplicitamente due sole eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore:
— di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, regolamento);
— di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma l, regolamento).
Successivamente dovrà essere adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 281/97 , un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.
(1) Il presente articolo costituisce un estratto del volume “L’Autorizzazione Unica Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale” di Bernardino Albertazzi, ed. Maggioli, settembre 2013.
Dott. prof. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale
presso “Studio Albertazzi Consulenze legali Ambiente ed Energia”
albertazzi.bernardino@fastwebnet.it
www.bernardinoalbertazzi.it