Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore il giorno 11/04/2014, ha recepito la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
In sostanza il nuovo decreto ha quasi completamente riscritto la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale contenuta oggi nel D.Lgs. 152 del 2006 e s.m..
La nuova disciplina non costituisce solo un aggiornamento di quella previgente in quanto reca delle novità assolute. A cominciare dalla disciplina delle definizioni alle quali vengono aggiunte le nozioni di: “installazione”, “installazione esistente” (una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014), “documento di riferimento sulle BAT” o “BREF”, “conclusioni sulle BAT” ( un documento contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito), “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili” o “BAT-AEL” (intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche), “relazione di riferimento” (informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività…) “ispezione ambientale”, ( tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime; ) e la stessa nozione di A.I.A. è stata oggetto di modifica.
Anche il campo di applicazione della norma è mutato, con l’inserimento di nuove attività, prima non previste e dunque con l’obbligo di nuove aziende di sottoporsi alla disciplina dell’AIA.
Nell’elenco delle informazioni che devono essere contenute nella domanda di AIA è stato inserita la seguente:
m) se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. Spetta all’autorità competente esaminare la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. Inoltre l’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
Una delle principali novità contenute nel nuovo testo sull’AIA è che essa deve contenere le “ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito.
Spetta inoltre all’autorità competente la fissazione di valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4).
Ciò può avvenire in due diversi modi, che possiedono lo stesso valore legale:
- fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, avendo cura di adottare le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
- fissando valori limite di emissione DIVERSI da quelli di cui alla lettera a) in termini di VALORI, TEMPI DI RIFERIMENTO E CONDIZIONI, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. E’ facoltà dell’autorità competente fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui sopra, se pertinenti, nei seguenti casi:
- quando previsto dall’articolo 29-septies (Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale);
- quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale.
Sono state inoltre riscritte od oggetto di importanti modifiche le discipline dell’Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, della Domanda di autorizzazione integrata ambientale (in particolare nuova è la disciplina della Conferenza dei Servizi per l’A.I.A.), alla disciplina dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, all’individuazione del punto di misurazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, delle condizioni per l’autorizzazione, delle Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, della disciplina del Rinnovo e riesame dell’A.I.A., del Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, delle disposizioni in materia di impianti di incenerimento e di coincenerimento.
Radicalmente modificate sono anche le discipline delle ATTIVITÀ ISPETTIVE, la disciplina degli Incidenti o imprevisti nonché la DISCIPLINA SANZIONATORIA e agli allegati tecnici. Di tutte queste ulteriori tematiche ci occuperemo nei prossimi contributi su questa medesima testata.
Si segnala che il prof.Albertazzi sarà docente in seminari relativi alla nuova disciplina dell’AIA in Lucca in data 14 maggio 2014 e in Milano in data 15 maggio 2014.