Il TAR Campania si è pronunciato con apposita sentenza nel merito di un ricorso presentato nel 2012 e di una lunghissima serie di motivi aggiunti del 2013 e 2014 tutti relativi all’istituzione di ZTL e di aree pedonali nella zona del lungomare, di Chiaia e del centro della città.
Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi.
Ecco quanto si legge nella parti più significative del dispositivo della sentenza:
“Ciò che si rileva è che i provvedimenti di istituzione delle predette zone non siano palesemente irragionevoli, mentre, ai sensi della direttiva ministeriale del 1995, la previa adozione del PUT risulta necessaria solo per l’ipotesi in cui l’amministrazione comunale voglia subordinare l’accesso alla ZTL al pagamento di somme o pedaggi.”
“In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le
censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.”
I ricorrenti, – come si legge nella parte relativa al fatto del ricorso – risiedono o sono titolari di esercizi commerciali ubicati all’interno o nelle immediate vicinanze del perimetro della ZTL del mare o dell’area pedonale del lungomare di Napoli, ed hanno impugnato anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta del 2012, con cui,nell’approvare il piano particolareggiato del traffico, sono state definitivamente istituite le suddette zone sottratte all’ordinario transito veicolare.
L’impugnativa era estesa ad una serie di ordinanze comunali prodromiche e attuative, con cui sono stati dettati particolari dispositivi di traffico incidenti su tale porzione di territorio comunale.