Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che è entrata in vigore il 2 febbraio 2016.
Essa introduce nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Nel presente articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.
L’esame delle nuove norme verrà effettuato suddividendole per specifica materia.
Servizio idrico integrato.
Fondo di garanzia delle opere idriche.
L’art. 58 ha istituito, a decorrere dall’anno 2016 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente. Il Fondo e’ alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.
Tariffa sociale del servizio idrico integrato.
L’art. 60 ha disposto che spetti all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, assicurare agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantita’ di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
La medesima Autorità definisce le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle agevolazioni .
La medesima Autorità , ai sensi dell’art. 61 adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
Viene introdotto il comma 3-bis all’articolo 190 del Dlgs 152/2006, ai sensi del quale « I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione delle reti relative al servizioidrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorita’ di controllo e vigilanza».
Il suo significato appare in linea con quanto già previsto dal comma 4 dell’art.230 “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”, ai sensi del quale:
“4. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.”
La nuova norma appare solo più specifica di quella di cui all’art.230 in quanto il nuovo comma 3-bis dell’art.190 è indirizzato unicamente a disciplinare la gestione dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione “delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi “, mentre il comma 4 dell’art.230 disciplina la gestione dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione “alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico”.
La terminologia adottata dalla nuova norma è diversa in quanto fa riferimento alle ” sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente”.
La novità più significativa riguarda l’obbligo della “previa comunicazione all’autorita’ di controllo e vigilanza” relativa appunto alle sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, che non era prevista dalla normativa previgente.
Acque reflue dei frantoi oleari.
L’art. 65 introduce il comma 7-bis nell’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che inserisce nell’elenco delle acque reflue assimilate, per legge, alle acque reflue domestiche, ma al solo fine dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che erano da considerarsi precedentemente come scarichi industriali.
Lo scarico di acque di vegetazione in fognatura e’ ammesso però solo alle seguenti condizioni:
- che l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticita’ nel sistema di depurazione,
- che i frantoi trattino olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacita’ di trattamento dell’impianto di depurazione.
Produzione energia elettrica.
Valutazione di impatto sanitario.
L’art. 9 in materia di “Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza
termica superiore a 300 MW, nonche’ impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione” introduce nell’ articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 5-bis, che determina l’obbligo della predisposizione da parte del proponente di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), in conformita’ alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanita’, da svolgere nell’ambito del procedimento di VIA:
- per i progetti delle Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché
- impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché
- terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di competenza statale nonché per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di competenza statale
Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di impatto sanitario (VIS), l’autorita’ competente si avvale dell’Istituto superiore di sanita’.
La nuova norma specifica poi che le nuove norme relative alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati dopo il 2 febbraio 2016.
Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas.
L’art. 13 in materia di “Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas” ha inserito nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1 al D.M. sviluppo economico 6 luglio 2012:
- i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché
- i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e
- i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli
Qualora i gestori degli impianti esistenti decidessero di utilizzare anche i sottoprodotti di cui sopra, devono comunicarlo alla regione competente , la quale ha l’obbligo di adeguare l’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 387/2003 entro novanta giorni dalla data della comunicazione.
Entro il medesimo termine il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ha l’obbligo di adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
L’Art. 24 “Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”apporta alcune modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).
In particolare :
- nell’ allegato1, tabella A costituente l’ELENCO dei SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al decreto, al punto 4. “Sottoprodotti provenienti da attività industriali”
“sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti” sono aggiunte le parole “limitatamente al legno non trattato”. Ciò significa che il legno “trattato” è escluso dall’elenco dei sottoprodotti che possono accedere ai meccanismi incentivanti.
- b) all’allegato 2 IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI :
1) al punto 6[1].2[2] ( Ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfetizzazione[3]) si dispone che:
«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con
il codice CER 200138 (legno, diverso da quello contenente sostanze pericolose di cui alla voce 200137) e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli
identificati con i codici CER 180103*( rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) e 180202*( rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;
La modifica esclude quindi il legno proveniente da raccolta differenziata ed i rifiuti pericolosi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con le sole eccezioni dei rifiuti identificati con i codici CER 180103*( rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) e 180202*( rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).
2) alla tabella 6.A (RIFIUTI A VALLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I QUALI E’ AMMESSO IL CALCOLO FORFETTARIO DELL’ENERGIA IMPUTABILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI QUANTITA’) sono state soppresse le voci: «17 02 01 – Legno» e «19 12 07 – Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
Ciò significa che non è più ammesso il calcolo forfetario dell’energia imputabile alla biomassa per i rifiuti di legno classificati dai codici CER 17 02 01 Legno (da OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ) e 19 12 07 Legno diverso da quello contenente sostanze pericolose di cui alla voce 19 12 06.
Scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
L’Art. 10 apporta delle modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 ( Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra).
In particolare :
- a) all’articolo 19 (Messa all’asta delle quote), comma 6[4], e’ aggiunta la lett. i-bis) “compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita’ di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001»;
- b) all’articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all’articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all’articolo 28, comma 1,».
Ciò significa che anche i costi delle attivita’ svolte dall’ ISPRA, di amministratore della sezione italiana del Registro (del possesso di quote di emissione) dell’Unione, nonche’ di amministratore del Registro nazionale (del possesso di quote di emissione), sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalita’ di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell’ambiente.
Efficienza Energetica
L’Art. 12 apporta modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in particolare:
- a) all’articolo 2, comma 1, lettera t), che definisce il “t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, e’ direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e’ realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;” sono state soppresse le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» .
Ciò significa che non esiste più una limitazione di potenza ai fini dell’individuazione del «sistema efficiente di utenza»
- b) all’articolo 10, comma 2, lettera b) [5], le parole: «nella titolarita’ del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarita’ di societa’ riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359[6] del codice civile»;
Inoltre e’ stato inserito il comma 2-bis :
«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalita’ e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Ciò significa che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo
ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i “certificati bianchi” alle condizioni, con le modalita’ e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro il 4 maggio 2016.
[1] IMPIANTI IBRIDI ALIMENTATI DA RIFIUTI PARZIALMENTE BIODEGRADABILI.
[2] 1. Il ricorso a criteri forfettari è ammesso anche per le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti speciali: a) rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%. b) pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%.
Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari sopracitati siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti di cui al punto a) concorre alla percentuale del 30% di cui al paragrafo 6.1 punto iii).
Nel caso di impianti dedicati per i rifiuti di cui al punto a) si assume forfettariamente un PCI pari a 10,5 MJ/kg.
[3] Si tratta del caso di riconoscimento forfetario dell’energia imputabile a fonti rinnovabili.
[4] “6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste e’ destinato alle seguenti attivita’ per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a
carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:…”
[5] 2. Nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all’energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l’Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell’accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
- a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.
[6] Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
A cura di:
Dott. prof. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale
presso “Studio Albertazzi Consulenze legali Ambiente”
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